Fideiussione Omnibus

Scritto da Admin Zona Fideiussione il 12 set 2009, nella categoria Fideiussioni Omnibus

La Fideiussione Omnibus

Questa particolare tipologia di fideiussione vede come soggetti del contratto da stipulare il fideiussore e la banca, in qualità quest’ultima di beneficiario del contratto.

Di solito la fideiussione omnibus infatti si stipula come requisito fondamentale per l’apertura di un credito nei confronti di chi ne fa richiesta, una sorta di prestito personale.

Per le caratteristiche peculiari a questo tipo di fideiussione, i codici legislativi che la determinano prevedono anche l’esistenza di due parametri,  che diventano così essenziali per poterle dare valenza effettiva:

- il debitore principale deve essere correntista dell’istituto di credito, in modo che il garante possa prevedere l’eventuale spesa in base alla situazione patrimoniale del cliente ed alla sua storia finanziaria in relazione alla banca.
Questo requisito serve a tutelare il garante nel suo impegno “quantitativo”, rendendolo più o meno sempre preparato al rischio per cui ha prestato la sua firma di credito.

- la buona fede, e la conseguente garanzia da parte della banca che gli importi erogati non siamo altamente altri rispetto alle possibilità economiche reali del debitore e non risultino grandemente a rischio di inadempimento da parte di quest’ultimo.

Questo requisito serve a tutelare il garante nel suo impegno “qualitativo” ovvero, rendendolo costantemente consapevole del rischio che ha deciso di supportare.

Altre due peculiarità differenziano, definendola nelle caratteristiche, la fideiussione omnibus da altre tipologie di credito di firma.

La prima è la cosiddetta clausola di “garanzia a prima richiesta” ovvero la possibilità, da arte della banca di reclamare la copertura del suo credito in qualsiasi momento, a fronte unicamente di una semplice richiesta scritta, a cui il fideiussore ha  l’obbligo di rispondere con l’erogazione della somma richiesta senza possibilità di rivalsa.

La seconda è la clausola “estensiva” che, come suggerisce il temine, determina la non esistenza di un termine temporale per l’impegno del garante.

In tale contesto quest’ultimo non ha oggetto a cui appellarsi per evitare il pagamento dei debiti di colui per cui ha prestato la firma, se non con revoca ufficiale, da far prevenire agli uffici della banca tramite raccomandata.

Pure in codesta situazione gli obblighi del fideiussore non decadono automaticamente, egli è tenuto comunque a corrispondere eventuali interessi conseguenti a presiti retroattivi e la copertura di assegni eventualmente emessi prima della revoca.

Le fideiussioni omnibus sono oramai dichiarate obsolete e non più emesse dagli istituti di credito.


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