Cauzione
Scritto da Admin Zona Fideiussione il 12 nov 2009, nella categoria Cauzioni
La Cauzione
Per tutelare, per quanto è possibile in termini di norme legislative, i proprietari di beni mobili o immobili o i fornitori di servizi, contro i possibili danni causati dal conduttore al locale oppure contro eventuali inadempienze di pagamento, la legge attuale prevede l’obbligatorietà di una somma in denaro che avrà titolo di deposito cauzionale, senza la presenza della quale il contratto non ha valore giuridico.
Questa somma di denaro ( sostituibile da titoli statali o similari) viene definita cauzione.
La cauzione rientra quindi nel gruppo degli strumenti di garanzia che vengono legati alla stipula dei contratti.
L’importo di una cauzione non è fisso ma varia a seconda dell’importo da garantire, o della natura e del valore del bene in oggetto, o anche in riferimento alla durata del contratto a cui si riferisce.
Nel caso specifico delle cauzioni previste nei contratti di locazione regolare l’importo della somma da versare non può superare il limite delle tre mensilità.
Ma come si è visto, non è solo la locazione di immobili che può prevedere il versamento di una cauzione a titolo di garanzia, anche nell’ambito degli appalti nei lavori pubblici è previsto il suo utilizzo, così come per ogni altro tipo di garanzia lo strumento della cauzione può essere una valida alternativa.
Nel caso in cui però la cauzione preveda delle somme ingenti di denaro, è possibile sostituire gli importi in denaro liquido con la stipula di fideiussioni bancarie o di polizze fideiussorie assicurative, dove soggetti terzi (nel primo caso gli istituti di credito, nel secondo le agenzie di assicurazioni) intervengono nella trattativa e si fanno garanti per le somme stabilite in caso di inadempienza da parte del contraente, rivalendosi poi eventualmente su di lui in secondi momenti e con procedure specifiche.
Questa soluzione è molto comoda in quanto con la fideiussione il contraente non ha necessità di disporre di denaro e non ne immobilizza, potendolo così investire in altri campi.
In ogni caso la cauzione, se versata in liquidità, resta di proprietà finale del contraente e non diventa del beneficiario per nessun motivo, eccetto per le inadempienze copra citate.
Inoltre come tutte le somme depositate sotto tutela legislativa, anche per le cauzioni maturano i regolari interessi fiscali, che dovranno essere restituiti completamente a chi l’ha versata insieme alla somma originaria una volta risolto il contratto.
Il rimborso della cauzione e degli eventuali interessi è godibile solo se il contraente avrà adempiuto correttamente ai suoi obblighi.
Informazioni utili online: Cauzioni